Riserve per fatti continuativi, la recente Giurisprudenza.

Devono intendersi “fatti continuativi” quegli accadimenti la cui portata dannosa, anche se immediatamente percepibile, diviene precisamente quantificabile dopo il protrarsi del tempo, ovvero dopo la loro cessazione, sicché si è in presenza di una alterazione del sinallagma contrattuale che diverrà suscettibile di precisa valutazione economica  solo al termine della protrazione Leggi tutto…