Il presente breve contributo si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sintetizzare in 10 pillole il contenuto del recente Protocollo sottoscritto dal M.I.T., nella tarda sera del 24 aprile 2020 (e riportato integralmente anche nel DPCM del 26 aprile 2020) in punto di contrasto al Covid-19 nei cantieri edili, congiuntamente a Ministero del Lavoro, operatori economici partecipati dallo Stato e alcune  organizzazioni sindacali. In via preliminare giova premettere che quanto disposto dal M.I.T. è da intendersi in combinato disposto con il recentissimo DPCM predisposto dal Capo del Governo in data 26 aprile 2020, nonché con le indicazioni delle Autorità Sanitaria (locali ed internazionali): le misure ivi contenute si rivolgono tanto ai titolari dei cantieri, quanto a subappaltatori e fornitori.

Dal punto di vista general-organizzativo, il MIT sollecita a differenziare la pianificazione del ridefinendo gli orari con l’obiettivo di favorire le lavorazioni nel rispetto del distanziamento sociale, indi cercando di ridurre forme di aggregazione sul cantiere, nel tentativo di mantenere al minimo il numero di presenze contemporaneamente necessarie in loco. Sul punto si vorrà considerare che il rispetto delle misure di contenimento indicate dal MIT nei propri protocolli, dal Capo del Governo nei  D.P.C.M. succedutisi nel tempo e dall’OMS, sarà sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di decadenze, penali e/o omessi adempimenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c.

1- Sono sospese e annullate le trasferte di lavoro nazioni e internazionali, anche se già organizzate e concordate;

2- Aggiornamento necessario del D.V.R. nonché, ove nominato, il CSE provvederà ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi;

3- Obbligo di informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo in locoappositi cartelli visibili da tutti i fruitori che segnalino le corrette modalità di comportamento;

4- Obbligo di misurazione della temperatura corporea ad ogni operaio e persona presente in cantiere, con divieto di accesso per chi dovesse riportare una temperatura superiore ai 37,5°;

5- I lavoratori che dovessero trovarsi in tali condizioni di salute (37,5°) dovranno essere immediatamente isolati e forniti di apposite mascherine. In esito si provvederà alla immediata comunicazione all’Autorità Sanitaria competente che disporrà la quarantena per il malato;

6- Per l’accesso di fornitori esterni bisognerà individuare specifiche procedure di ingresso, transito ed uscita, con l’obiettivo di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente, garantendo sempre la distanza tra persone di almeno 1 metro;

7- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, ivi limitando l’accesso contemporaneo;

8- nei casi in cui, per il tipo di lavorazione da eseguire, non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, devono essere adottati strumenti di protezione individuale indicati dall’OMS e dal menzionato Protocollo (mascherine, guanti, occhiali, cuffie…). In caso di difficoltà di approvvigionamento delle mascherine tipo FFP2 e FFP3, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazione dell’Autorità Sanitaria local e del CSE ove nominato (per il consenso dell’Autorità Sanitaria, in caso di impossibilità di reperimento delle mascherine indicate dall’OMS, è possibile anche fornire gli estremi delle mascherine reperibili via p.e.c.);

9- Il CSE procede, se necessario su sollecitazione dell’Operatore Economico, ad integrare la stima dei costi per la sicurezza, in relazione a tutti i nuovi dispositivi ritenuti necessari, dunque introducendo ed aggiornando i relativi prezzi;

10- nel caso in cui le lavorazioni impongano distanze minime inferiori ad 1 metro e non siano disponibili sul mercato le necessarie mascherine e/o altri strumenti di protezione individuale, sarà necessario richiedere la sospensione dei lavori: si è in presenza, dunque, di una vis major cui resisti non potest.

Si vorrà tenere in considerazione che, come precisato in apertura, l’adozione delle suddette cautele sarà sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’operatore economico in caso di ritardi nella conclusione dei lavori.

Per quanto attiene la responsabilità penale, al fine di andare esenti sarà sempre richiesto, in termini di esigibilità della condotta, un quid pluris: in caso di lesioni o decesso del lavoratore in esito alla contrazione del Covid-19 sul cantiere, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver concretamente adottato tutte le cautele necessarie specificate dal M.I.T. e dall’O.M.S., indi di aver fatto “tutto il possibile” per consentire al lavoratore di operare in sicurezza, dovendosi configurare la lesione del bene giuridico-vita ovvero del bene giuridico-salute come un evento inevitabile altrimenti.


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